Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Copia dei verbali è trasmessa, entro il termine di giorni cinque, al prefetto ed al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per
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Presso ogni comune è istituito lo schedario elettorale, che è formato di una parte principale e di due compartimenti ed è tenuto in ordine alfabetico.
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Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto dà notizia al procuratore della Repubblica presso il tribunale
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del casellario giudiziale presso il tribunale di Roma.
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depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al comune.
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segretario, è immediatamente trasmesso al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della
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essere impugnata anche dal procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello che ha emesso la decisione.
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di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle Commissioni costituite presso le Amministrazioni dello
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Il ricorso può essere proposto anche dal procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio nello stesso termine e con le
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effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nel medesimo termine gli elenchi devono essere restituiti al comune
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procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale.
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elettori che vi sono compresi, dopo aver riportato sopra i due esemplari delle liste relative alle sezioni preesistenti depositati presso di essa, le